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Gaeta - Pisoniano 3-0

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Messaggio  Valfido Gio Feb 14, 2008 7:52 pm

Postato da dal comunicato ufficiale giovedì 14 febbraio 2008 alle 16.03
Città: .



GAETA S.R.L. - PISONIANO
La Società PISONIANO, facendo seguito al rituale preannuncio, ha avanzato, nei termini, reclamo in merito alla gara a margine, assumendo che nel corso dell'intervallo, propri calciatori, venivano aggrediti e malmenati, nell'area antistante gli spogliatoi, da calciatori e tesserati della Società GAETA, nonché da persone estranee non identificate.
Tale situazione, prosegue la reclamante, ha indotto il Presidente della Società PISONIANO, entrato nella zona degli spogliatoi e qualificatosi tale ancorché non in lista, a non far proseguire l' incontro ai calciatori della propria squadra, ritenendo non più sostenibile la loro presenza sul terreno di giuoco per disputare la ripresa, stanti le condizioni di estrema precarietà determinatesi a seguito degli episodi di violenza che si sarebbero verificati.
La ricorrente conclude chiedendo che la controparte venga sanzionata con la punizione della perdita della gara, prevista dall'articolo 17 comma 1 del C.G.S., ritenendola oggettivamente responsabile dei fatti che hanno condotto alla sospensione dell'incontro. In subordine, la Società PISONIANO, chiede che, a norma del successivo comma 4 del predetto articolo 17, venga decisa la ripetizione della gara, essendo state presenti, a suo dire, circostanze di carattere eccezionale.
Al reclamo sono accluse attestazioni mediche riguardanti calciatori del PISONIANO, nonché documentazione fotografica circa alcune fasi dell'incontro. In merito, giova tener ben presente che, a mente dell'articolo 35 del C.G.S., i mezzi di prova di cui questo Organo di G.S. può disporre, sono prioritariamente i rapporti dell'arbitro e degli assistenti e che eventuali altri elementi (foto, riprese filmate e video) sono succedanei ai predetti strumenti di valutazione.
Questo organo di G.S., quindi, si deve scrupolosamente attenere, per qualsiasi decisione in merito ad una gara, al referto dell'arbitro e degli assistenti. Ovviamente, in caso di discordanza, prevalgono gli elementi contenuti negli atti ufficiali (i ripetuti rapporti dell'arbitro e degli assistenti).
Tanto premesso, è stato esaminato il rapporto arbitrale, in cui il direttore di gara riferisce che al termine del primo tempo, mentre lasciava il terreno di giuoco, si accendevano diverbi tra calciatori e dirigenti delle due società, mentre altri calciatori, si recavano negli spogliatoi.
Ritornata una situazione di calma, l'arbitro e gli assistenti, facevano rientro nel proprio spogliatoio.
Subito dopo, prosegue l'arbitro, sentendo alcune grida, usciva dallo spogliatoio e chiedeva che venissero allontanate persone non autorizzate che sostavano nei pressi.
Prima di rientrare in campo, l'arbitro si accertava della situazione dei calciatori in entrambi gli spogliatoi e riscontrava uno stato di totale tranquillità e disponibilità a disputare la ripresa del giuoco. Il direttore di gara conclude che, mentre i calciatori del PISONIANO si accingevano a rientrare in campo per la disputa della ripresa, venivano fermati dal presidente della Società, che li invitava a non fare rientro sul terreno di giuoco. A tal punto l'arbitro sospendeva definitivamente la gara.
Tanto premesso, considerato che dal referto arbitrale, nonché da quelli dei due assistenti, non si ricava alcun elemento che sia di riscontro circa quanto assunto dalla reclamante sull'estrema criticità della situazione, le doglianze della Società PISONIANO, ancorché supportate da copiosa documentazione sanitaria circa i propri calciatori, non possono essere accolte, in quanto, è bene ripetere, in contrasto con il referto dell'arbitro e dei suoi assistenti.
Rilevato, quindi, che l'incontro è stato sospeso al 1' del secondo tempo perché la squadra della Società PISONIANO non rientrava in campo per la ripresa del gioco e poiché la stessa Società ha rinunciato a proseguire la gara già in svolgimento.
Visto l'articolo 53 comma 2 delle N.O.I.F. e l'articolo 17 comma 4 del C.G.S.
SI DECIDE
- di respingere il reclamo avanzato dalla Società PISONIANO;
- di infliggere alla Società PISONIANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica;
- di comminare alla predetta società l'ammenda di Euro 500,00 (1ªrinuncia).
La tassa viene addebitata.
Pertanto la nuova classifica è la seguente
CLASSIFICA
GAETA 46(-1)*
BOVILLE 41
FORMIA 40
FC. LATINA 39
TERRACINA 38
CIAMPINO 37
VELLETRI 34
VIS ARTENA 34
PISONIANO 33 (-1)
D.NEMI 27
CL.PRIVERNO 26
FONDI 26
ZAGAROLO 25
COLLEFERRO 23
TIVOLI(-2) 18
MENTANA J. 17
N.ROCCASECCA 17
TOR SAPIENZA 13

Alè Gaeta
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